CONDIZIONI GENERALI.
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine e a tutte le vendite effettuate dalla Davia S.p.A., salvo accordo contrario che dovrà essere posto per iscritto e sottoscritto per accettazione dalla DAVIA S.p.A. L’invio o la consegna di qualsiasi ordine di acquisto da parte del committente alla DAVIA S.p.A. implica l’accettazione integrale e senza riserve delle condizioni generali di vendita, richiamate nella riportate sul sito www.davia.it anche se da questi non sottoscritte, perché da intendersi conosciute e conoscibili dal committente.
1. Oggetto del contratto: Il contratto ha ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari per i quantitativi specificati nell’accordo commerciale o in ogni eventuale successiva modifica trasmessa via fax, e-mail o equipollenti.
2. Contratto di vendita: L’accordo commerciale si intenderà concluso e vincolante tra le parti, nel momento in cui l’accordo commerciale della DAVIA S.p.A. giungerà al committente (via e-mail, fax, posta o a mani). L’accordo commerciale inviato dalla DAVIA S.p.A. definisce e riporta tutte le condizioni ed i contenuti definitivi e vincolanti fra le parti, sostituendosi integralmente ad eventuali mail o rapporti precedenti. Qualora l’accordo commerciale contenga aggiunte, limitazioni o altre variazioni rispetto ed un eventuale ordine iniziale, l’assenso del committente si intenderà tacitamente prestato, salvo contestazione scritta da far pervenire alla DAVIA S.p.A. entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento delle modifiche. L’accordo commerciale e le presenti condizioni generali di contratto prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dal committente. Qualsiasi variazione inviata ai nostri collaboratori, dipendenti della nostra Società o agenti di vendita è priva di valore se non riprodotta nel testo della nostra Conferma d’Ordine o se non confermata per iscritto e su carta intestata dalla DAVIA S.p.A.
3. Ordini: Ogni ordine formulato dal committente è soggetto ad accettazione scritta (c.d. accordo commerciale) da parte della DAVIA S.p.A. ed implica l’accettazione delle condizioni generali. La trasmissione dell’accordo commerciale impegna il committente, se non diversamente specificato per iscritto, al pagamento dei prezzi, alle condizioni di listino ed alle condizioni generali di vendita in vigore in quella data, salvo aumento dei prezzi così come meglio specificato al punto 5 delle condizioni generali di vendita.
4. Condizioni di pagamento: Il pagamento dovrà effettuarsi, salvo diverso accordo scritto, secondo il termine indicato nell’accordo commerciale a mezzo di ricevuta bancaria, bonifico bancario presso l’istituto bancario indicato dalla DAVIA S.p.A. o tramite rimessa diretta.
5. Importo - prezzi - soggetti legittimati a riceverli e variazioni: I prezzi dei prodotti si intendono Franco Fabbrica (Ex Works – INCOTERMS in corso di validità), salvo diversa pattuizione tra le parti. Eventuali pagamenti o titoli rilasciati ad agenti, rappresentanti, dipendenti o collaboratori della nostra Società, o corrieri da noi incaricati, non saranno considerati validi fino a quando le relative somme non giungeranno alla DAVIA S.p.A. I prezzi accettati all’atto della conferma d’ordine potranno subire delle maggiorazioni entro il limite del 7%, nel caso in cui si manifesti un aumento delle materie prime e derivati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferro, alluminio, acciaio, carta, servizi di erogazione, costo del carburante, costo dei trasporti su strada e marittimi) e dei costi di manodopera, relativamente al periodo che intercorre tra la sottoscrizione ed accettazione della conferma d’ordine fino alla data concordata per la consegna della merce. Nell’ipotesi in cui il committente non ritenesse congruo l’aumento applicato, la DAVIA S.p.A. si riterrà libera dal vincolo contrattuale, senza perciò subire richieste di pagamento in danno o penali.
6. Consegna: Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EX Works – INCOTERMS in corso di validità) e verrà suddivisa in partite che il committente dovrà ritirare con cadenze mensili, a seconda della ripartizione sottoscritto nell’accordo commerciale fra le parti.
7. Pluralità di prestazioni periodiche - Mancato ritiro del committente: Nel caso di mancato ritiro della singola partita oggetto di riparto mensile da parte del committente, la DAVIA S.p.A. potrà 1) chiedere l’adempimento parziale dell’accordo commerciale per le quantità non ritirate alla scadenza dal committente, previa emissione di fattura in suo favore o 2) pretendere la risoluzione parziale del contratto per le sole prestazioni aventi ad oggetto le partite non ritirate come da scadenzario.In questo caso, la DAVIA S.P.A, quale parte adempiente, potrà avvalersi della risoluzione parziale per le sole prestazioni in scadenza e non ritirate dalla committente, lasciando impregiudicato la restante parte del rapporto pregresso e per le prestazioni future in scadenza, senza l’applicazione di penali o richieste di pagamento in danno.
8. Forza maggiore - caso fortuito ecircostanze eccezionali ed imprevedibili: Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EX Works – INCOTERMS in corso di validità). È facoltà della DAVIA S.p.A. effettuare forniture parziali e/o consegne ripartite della merce in deroga agli accordi commerciali. I termini di consegna indicati nell’accordo commerciale non sono termini essenziali, salvo diverso accordo espresso per iscritto. La forza maggiore (contese industriali ed ogni altra circostanza al di fuori del controllo della Davia S.p.A. come incendi, guerre, inondazioni, siccità, carestie, scioperi, guasti e rotture in impianti di produzione, mobilitazioni militari massive, rivoluzioni, confische, embargo, blocchi stradali, ritardi o difetti nelle consegne dei subappaltatori, eventi atmosferici che pregiudichino la produttività del raccolto appaltato, perdita del raccolto per fenomeni ad essa connessi tali da incidere sulla produzione delle quantità e sui tempi di consegna o qualsivoglia circostanza che si riferisca a questa clausola) o altre circostanze eccezionali ed imprevedibili che si verificassero nei confronti della Davia S.p.A. o dei propri fornitori (quali a mero titolo esemplificativo: ritardi di produzione, non conformità del prodotto rispetto alla scheda tecnica rilevata a seguito di analisi specifiche svolte presso laboratori accreditati etc.) sospendono i termini per la consegna senza alcuna responsabilità per la Davia S.p.A. che non sarà ritenuta responsabile per ritardata/mancata consegna per le cause di forza maggiore o altre circostanze eccezionali o imprevedibili che si verificassero durante il processo di produzione/lavorazione o durante il carico e/o il trasporto della merce. Qualora vi sia un ritardo nella consegna della merce superiore ai 30 (trenta) giorni, che non dipenda da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili, è fatto obbligo del committente contestare per iscritto alla Davia S.p.A., la quale avrà un termine di ulteriori 30 (trenta) giorni per effettuare la consegna. In ogni caso, nessun diritto al risarcimento del danno spetterà al committente. In caso di consegne ripartite, valgono le disposizioni che precedono. LaDavia S.p.A. non risponde per danni da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale, né sarà tenuta a corrispondere alcuna penale.
9. Ritardati nei pagamenti e clausola “solve et repete”: In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento da parte del committente, la DAVIA S.p.A. si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura e/o di risolvere tutti i contratti in essere con il committente, anche se non relativi al pagamento in questione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, su tutte le somme dovute matureranno interessi di mora calcolati ai sensi del D. lgs. n.231/2001 senza necessità di messa in mora. Nessuna contestazione potrà essere sollevata od esercitata dal committente se non previo integrale pagamento del prezzo. Il committente è comunque obbligato al pagamento integrale dell’obbligazione anche in caso di contestazioni, operando la clausola “solve et repete”.
10. Rischio di perimento e/o rovina della merce: la Davia S.p.A. non risponderà del perimento o della rovina della merce nel momento in cui lascerà i propri stabilimenti. In questo caso, il rischio di perimento o rovina della merce passerà in capo al committente non appena lo spedizioniere/vettore o lo stesso committente ne effettuerà la presa in carico. In caso di ritardo della presa in carico della merce, il rischio di perimento e/o rovina della merce, qualora non sia già passato in capo al committente, ricadrà ugualmente sullo stesso in coincidenza e con decorrenza dalla data di consegna prevista. La Davia S.p.A. si impegna a garantire la shelf-life del prodotto sulla base delle previsioni di consegna prevista nell’accordo commerciale. Gli eventuali ritardi innanzi descritti non saranno imputabili alla DAVIA S.p.A. e non potranno costituire oggetto di reclamo da parte del committente.
11. Verifiche sulla conformità della merce e contestazione dei vizi: È fatto obbligo al committente di verificare la conformità della merce e l’assenza di vizi entro 08 (otto) giorni dal ricevimento, e comunque prima di effettuare qualsiasi movimentazione e/o lavorazione aggiuntiva sulla stessa. Eventuali contestazioni saranno considerate valide solo se comunicate per iscritto via pec entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce, così come gli eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati per iscritto, sempre mediante pec entro 08 (otto) giorni dalla scoperta. Le eventuali contestazioni dovranno essere dettagliate e specifiche, precisando esattamente i difetti riscontrati, con contestuale restituzione della merce presumibilmente difettosa se richiesto della Davia S.p.A. a spese del committente, al fine di consentirne tutte le verifiche del caso.
12. Contenuto della garanzia: In caso di contestazione dei vizi nei termini e con le modalità di cui al paragrafo precedente, la Davia S.p.A. eseguirà una verifica sul campione del prodotto in contestazione non appena verrà restituito presso il proprio stabilimento a spese del committente. Nel caso in cui i vizi o i difetti contestati verranno accertati, la Davia S.p.A. provvederà alla sostituzione della fornitura dei prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati non conformi, sempre sulla base della disponibilità del prodotto. Prima della sostituzione della merce il committente dovrà restituire la merce difettosa, accordandosi con la Davia S.p.A. relativamente alla destinazione della merce reclamata e/o alla distruzione della stessa. La sostituzione si intende solo relativa al quantitativo danneggiato/reclamato e non all’intera partita. Non è dovuto alcun risarcimento danni, in particolare il committente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. In caso di merce danneggiata durante il trasporto, verrà sostituita soltanto qualora la merce sia stata trasportata da un corriere incaricati dalla Davia S.p.A. e solo se il danno risulterà opportunamente segnalato sui documenti di trasporto - CMR - cedolini - sistemi informatici (tipo palmari) in uso presso il Trasportatore. In nessun caso, la Davia S.p.A. risponderà per danni indiretti o consequenziali, per danni da mancata o ridotta produzione e per eventuali ammanchi risultati all’atto della consegna via corriere.
13. Garanzie: La Davia S.p.A. garantisce la conformità dei prodotti: per conformità dei prodotti si intende che essi corrispondano per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e scheda tecnica in corso di validità e che siano esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso a cui sono destinati. La Davia S.p.A. non sarà ritenuta responsabile della difformità del prodotto alla normativa di Paesi Stranieri ove sarà utilizzato e/o destinato il prodotto, salvo che il committente nella fase antecedente all’ordine, indichi alla Davia S.p.A. i limiti ed i parametri normativi imposti dalla legge del paese di destinazione della merce, atti a garantirne la circolazione ed il consumo umano. La garanzia di conformità non si applica in caso in cui il prodotto non venga conservato secondo le indicazioni riportate sull’etichetta dal produttore. Pertanto, resterà onere del committente fornire alla Davia S.p.A. la prova di aver rilevato un difetto del prodotto, nonostante il corretto utilizzo e/o conservazione. In nessun caso, la Davia S.p.A. risponderà per i difetti di conformità causati da un fatto successivo al passaggio dei rischi al committente.
14. Responsabilità del produttore: In riferimento alle caratteristiche dei prodotti oggetto della vendita Davia S.p.A. ne garantisce la conformità alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia e presso l’Unione Europea. Il committente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e Europee e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne la Davia S.p.A. da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni o sanzione o altra conseguenza economica. Nell’ipotesi in cui la legislazione del paese di destinazione della merce sia diversa da quella italiana ed europea, il committentesi obbliga a fornire alla Davia S.p.a. all’atto della sottoscrizione della conferma d’ordine, tutte le informazioni atte a garantire alla Davia S.p.A. di produrre e commercializzare il prodotto nel rispetto della normativa cogente nel paese di destinazione.
15. Divieto di cessione del contratto: Il presente contratto e i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal committente, senza il consenso scritto della Davia S.p.A.
16. Modifiche e nullità parziali: Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida se non fatta per iscritto ed approvata dalla Davia S.p.A. L’eventuale nullità di qualsiasi clausola prevista nel presente contratto non comporterà la nullità dell’intero contratto, il quale andrà integrato ed interpretato nella sua interezza.
17. Clausola risolutiva: La Davia S.p.A., salvo quanto previsto dai punti precedenti, potrà risolvere il presente contratto senza preavviso, previa comunicazione per iscritto da inoltrarsi al committente via pec o mail e/o atti equipollenti, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi che costituiranno clausole risolutive espresse a sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile:
- Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto dal committente secondo i tempi e le modalità previste all’atto della conferma d’ordine, salvo che la Davia S.p.A. non richieda di adempiervi, rideterminando i tempi di consegna e dei prezzi correnti;
- In caso di dichiarazione di fallimento del committente o nel caso in cui la stessa venga sottoposto a procedura concorsuale;
- In caso di fallimento o apertura della procedura concorsuale dei fornitori della Davia S.p.A. della merce.
18. Legge applicabile: Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, si applica la legge italiana e gli artt. 1470 e segg. del codice civile, in deroga a quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna in data 11 aprile 1980 denominata “Convenzione di Vienna” ed ancora in deroga a quanto statuito dal Regolamento Bruxelles n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I – bis).
19. Foro competente: Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, anche di natura non contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Torre Annunziata.
20. Comunicazioni: Tutte le comunicazioni riguardanti questo contratto devono essere fatte per iscritto, e si riterranno validamente effettuate se inviate a mezzo PEC, mail o fax al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
21. Informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi del GDPR Regolamento europeo (UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati dalla DAVIA S.p.A. anche con l’ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutte le necessarie ed obbligatorie disposizioni in ambio ammnistrativo fiscale e legale. DAVIA S.p.A. potrà impiegare gli stessi dati per l’invio del materiale informativo inerente alla propria attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per rispettare le leggi e le disposizioni sopraccitate. I dati gestiti esclusivamente nell’ambito delle consuete attività aziendali non saranno divulgati al di fuori degli ambienti previsti dalla finalità di trattamento, né ceduti a terzi.